A pagina 7 c'era una bella notizia. Era già nell'aria da alcuni giorni. Ma ora è ufficiale. «Finmeccanica [...] il gruppo aerospaziale conquista il colosso Usa Drs Technologies, che per gli italiani significa salire al massimo livello dell'industria militare statunitense ed entrare direttamente nel mercato della Difesa si Washington».
Primo. Perché Finmeccanica, una Spa la cui fetta azionaria maggiore appartiene al ministero dell'economia e delle finanze e, quindi pubblica, investe in un settore chiave per quanto riguarda la Difesa statunitense. Dove per difesa va letto guerra preventiva e dottrina Bush, come del resto anche "il sole" evidenzia in altri punti.
E' stato l'ultimo regalo di Prodi. Dallo scorso 1 maggio le centrali elettriche e le altre infrastrutture critiche potranno essere oggetto di segreto di Stato.
Questo, in buona sostanza, quanto previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanto in data 8 aprile 2008 con il titolo: "Criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2008 e che entrerà in vigore il 1 maggio 2008), all'articolo 5 vengono indicate come materie suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato quelle esemplificativamente elencate nell'allegato al decreto, nel quale, al punto 17, compaiono inaspettatamente anche "gli impianti civili per produzione di energia ed altre infrastrutture critiche".
Di seguito riporto il testo del Decreto, che comunque potrete trovare anche a questo link.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 aprile 2008
Criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attivita', delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato. (GU n. 90 del 16-4-2008 )
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124 ed in particolare gli
articoli 1, commi 1 e 2; 4, comma 5; 9, commi 1 e 2; 39, 42 e 43;
Visto il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 recante: «Norme
relative al segreto militare" e successive modificazioni;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 30 luglio 1985 in materia di tutela del segreto di Stato nel
settore degli organismi di informazione e sicurezza;
Visto il parere n. 4247/2007 reso dal Consiglio di Stato - adunanza
della Commissione speciale del 5 dicembre 2007, richiesto dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale;
Ritenuta la necessita' di disciplinare con regolamento i criteri
per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei
documenti, degli atti, delle attivita', delle cose e dei luoghi
suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato;
Ritenuta la necessita' di individuare con regolamento gli Uffici
competenti a svolgere, nei luoghi coperti da segreto di Stato, le
funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie
locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Acquisito il parere favorevole del Comitato parlamentare per la
sicurezza della Repubblica, reso in data 24 gennaio 2008;
Sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della
Repubblica;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art.39 della legge
3 agosto 2007, n. 124, disciplina i criteri per l'individuazione
delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle
attivita', delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di
segreto di Stato, nonche' individua gli uffici competenti a svolgere,
nei luoghi coperti da segreto di Stato, le funzioni di controllo
ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 2.
Segreto di Stato e classifiche di segretezza
1. Il segreto di Stato e' finalizzato alla salvaguardia dei supremi
ed imprescindibili interessi dello Stato di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere a), b), c) e d) del presente regolamento, che
attengono all'esistenza stessa della Repubblica democratica.
2. Il segreto di Stato e' distinto dalle classifiche di segretezza
di cui all'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, che sono
attribuite dalle singole amministrazioni per circoscrivere la
conoscenza di notizie, informazioni, documenti, atti, attivita' o
cose ai soli soggetti che abbiano necessita' di accedervi e siano a
cio' abilitati in ragione delle proprie funzioni istituzionali.
Art. 3.
Criteri
1. Possono costituire oggetto di segreto di Stato le informazioni,
le notizie, i documenti, gli atti, le attivita', i luoghi ed ogni
altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare un danno grave ad
uno o piu' dei seguenti supremi interessi dello Stato:
a) l'integrita' della Repubblica, anche in relazione ad accordi
internazionali;
b) la difesa delle Istituzioni poste dalla Costituzione a suo
fondamento;
c) l'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e le
relazioni con essi;
d) la preparazione e la difesa militare dello Stato.
2. Ai fini della valutazione della idoneita' a recare il danno
grave di cui al comma 1, si tiene conto delle conseguenze dirette ed
indirette della conoscenza dell'oggetto del segreto da parte di
soggetti non autorizzati, sempre che da essa derivi un pericolo
attuale per lo Stato.
Art. 4.
Limiti
1. In sede di applicazione dei criteri di cui all'articolo 3, si
osservano i divieti di cui all'articolo 39, comma 11, della legge
3 agosto 2007, n. 124, ed all'articolo 204, comma 1-bis, del codice
di procedura penale.
Art. 5.
Materie di riferimento
1. Ferma restando la necessita' di valutare in concreto ogni
singolo caso sulla base di quanto disposto dagli articoli 3 e 4 del
presente regolamento, sono suscettibili di essere oggetto di segreto
di Stato le informazioni, le notizie, i documenti, gli atti, le
attivita', i luoghi e le cose attinenti alle materie di riferimento
esemplificativamente elencate in allegato.
Art. 6.
Apposizione
1. L'apposizione del segreto di Stato e' disposta dal Presidente
del Consiglio dei Ministri autonomamente ovvero su richiesta
dell'amministrazione competente, tramite il direttore generale del
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).
2. Le determinazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
comunicate, per il tramite del direttore generale del DIS, alla
amministrazione competente. In caso di esito positivo della
richiesta, l'amministrazione, ove possibile, annota sull'oggetto
dell'apposizione la dicitura «segreto di Stato» in modo che non si
confonda con la eventuale stampigliatura della classifica di
segretezza.
3. Gli adempimenti istruttori di cui ai commi 1 e 2 sono curati
dall'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe) ai sensi dell'articolo
9, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124.
4. Anche prima del decorso dei termini di cui all'articolo 39,
commi 7 e 8, della legge n. 124 del 2007, il Presidente del Consiglio
dei Ministri se ritiene che siano venute meno le condizioni che
determinarono l'apposizione del segreto di Stato, dispone la
cessazione del vincolo, anche su richiesta della amministrazione
competente, nei modi indicati nei commi 1 e 2.
Art. 7.
Conservazione del segreto di Stato
1. Le notizie, le informazioni, i documenti, gli atti, i luoghi, le
attivita' ed ogni altra cosa coperti dal vincolo del segreto di Stato
sono conservati nell'esclusiva disponibilita' dei vertici delle
amministrazioni originatrici ovvero detentrici con modalita' di
trattazione e di conservazione tali da impedirne la manipolazione, la
sottrazione o la distruzione, fissate nelle norme unificate per la
protezione e la tutela delle informazioni classificate ovvero coperte
dal segreto di Stato.
2. La cessazione del vincolo del segreto di Stato non comporta
l'automatica decadenza del regime della classifica e della vietata
divulgazione.
Art. 8.
Stati esteri ed organizzazioni internazionali
1. Nell'espletamento della procedura di cui all'articolo 39,
comma 10, della legge 3 agosto 2007, n. 124, il Presidente del
Consiglio dei Ministri si avvale del Dipartimento delle informazioni
per la sicurezza (DIS).
Art. 9.
Funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie
locali e dal corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Nei luoghi coperti dal segreto di Stato, le funzioni di
controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono svolte da autonomi uffici
di controllo collocati a livello centrale dalle amministrazioni
interessate che li costituiscono con proprio provvedimento.
Nell'esercizio delle funzioni di controllo svolte presso il
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), l'Agenzia
informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l'Agenzia informazioni e
sicurezza interna (AISI), ai fini dell'adempimento da parte del
personale di cui all'articolo 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124,
dell'obbligo di denuncia di fatti costituenti reato o per le
comunicazioni concernenti informazioni ed elementi di prova
relativamente a fatti configurabili come reati, si applicano i
commi 6, 7 e 8 dell'articolo 23 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
2. Gli uffici di cui al comma 1 sono costituiti da almeno due
esperti per ogni singolo settore di attivita' che possono essere
individuati nel personale medico appartenente ad amministrazioni
dello Stato e nel personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
ovvero da altri soggetti muniti di adeguate competenze tecniche.
Tutti i componenti dell'ufficio devono essere muniti del nulla osta
di sicurezza al massimo livello.
3. In relazione ai luoghi coperti dal segreto di Stato, le
amministrazioni non sono tenute agli obblighi di comunicazione verso
le aziende sanitarie locali ed il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco a cui hanno, comunque, facolta' di rivolgersi per ausilio o
consultazione.
Art. 10.
Accesso
1. Qualora il diritto di accesso di cui all'art. 39, comma 7, della
legge 3 agosto 2007, n. 124, sia esercitato con riferimento a
informazioni, notizie, documenti, atti, attivita', cose o luoghi che,
all'atto dell'entrata in vigore della medesima legge, siano gia'
coperti dal segreto di Stato, i termini di quindici e trenta anni
previsti, rispettivamente, dai commi 7 e 8 del citato art. 39 si
computano a decorrere dalla apposizione del vincolo o, in mancanza di
essa, dalla conferma della sua opposizione secondo le norme
previgenti.
2. Ai fini della richiesta di accesso di cui all'art. 39, comma 7,
della legge 3 agosto 2007, n. 124, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentita l'amministrazione interessata, valuta
preliminarmente la sussistenza in capo al richiedente di un interesse
diretto, concreto ed attuale collegato all'oggetto dell'accesso,
nonche' meritevole di giuridico apprezzamento in relazione alla
qualita' soggettiva del richiedente ed alla finalita' per la quale
l'accesso sia richiesto.
3. Una volta cessato il vincolo del segreto di Stato in nessun caso
puo' esservi esclusione del diritto di accesso motivata con ragioni
di segretezza.
Art. 11.
Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
2. Ogni richiamo contenuto nel presente regolamento alle materie
disciplinate dai regolamenti di cui agli articoli 42, comma 7, e 44,
comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, si intende riferito, fino
all'entrata in vigore dei suddetti regolamenti, alle disposizioni
vigenti.
Roma, 8 aprile 2008
Il Presidente: Prodi
Allegato
1. La tutela di interessi economici, finanziari, industriali,
scientifici, tecnologici, sanitari ed ambientali;
2. la tutela della sovranita' popolare, dell'unita' ed
indivisibilita' della Repubblica;
3. la tutela da qualsiasi forma di eversione o di terrorismo,
nonche' di spionaggio, proveniente dall'esterno o dall'interno del
territorio nazionale e le relative misure ed apparati di prevenzione
e contrasto, nonche' la cooperazione in ambito internazionale ai fini
di sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del
terrorismo, della criminalita' organizzata e dello spionaggio;
4. le sedi e gli apparati predisposti per la tutela e la
operativita' di Organi istituzionali in situazioni di emergenza;
5. le misure di qualsiasi tipo intese a proteggere personalita'
nazionali ed estere la cui tutela assume rilevanza per gli interessi
di cui all'art. 3 del presente regolamento;
6. i compiti, le attribuzioni, la programmazione, la
pianificazione, la costituzione, la dislocazione, l'impiego, gli
organici e le strutture del Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna
(AISE), dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) e delle
amministrazioni aventi quali compiti istituzionali l'ordine pubblico
e la sicurezza pubblica, nonche' la difesa civile e la protezione
civile, nonche' di altre amministrazioni ed enti nei casi in cui le
rispettive attivita' attengono agli interessi di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere a), b), c) e d) del presente regolamento;
7. i dati di riconoscimento autentici o di copertura, nonche' le
posizioni documentali degli appartenenti al DIS, all'AISE ed all'
AISI e quelli di copertura degli stessi Organismi;
8. l'addestramento e la preparazione professionale di tipo
specialistico per lo svolgimento delle attivita' istituzionali,
nonche' le aree ed i settori di impiego, le operazioni e le attivita'
informative, le modalita' e le tecniche operative del DIS, dell'AISE
e dell'AISI, oltre che delle amministrazioni aventi come compito
istituzionale l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, la difesa
civile e la protezione civile;
9. le relazioni con Organi informativi di altri Stati;
10. le infrastrutture ed i poli operativi e logistici, l'assetto
ed il funzionamento degli impianti, dei sistemi e delle reti di
telecomunicazione, radiogoniometriche, radar e cripto nonche' di
elaborazione dati, appartenenti al DIS, all'AISE ed all'AISI, nonche'
appartenenti ad altre amministrazioni aventi quali compiti
istituzionali l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, la difesa
civile e la protezione civile;
11. l'armamento, l'equipaggiamento, i veicoli i mezzi e i
materiali speciali in dotazione al personale appartenente al DIS,
all'AISE ed all'AISI, nonche' alle amministrazioni aventi quali
compiti istituzionali l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, la
difesa civile e la protezione civile;
12. il materiale o gli avvenimenti interessanti l'efficienza
bellica dello Stato ovvero le operazioni militari in progetto o in
atto;
13. l'ordinamento e la dislocazione delle Forze armate, sia in
pace sia in guerra;
14. l'efficienza, l'impiego e la preparazione delle Forze armate;
15. i metodi e gli impianti di comunicazione ed i sistemi di
ricetrasmissione ed elaborazione dei segnali per le Forze armate;
16. i mezzi e l'organizzazione dei trasporti, nonche' le
dotazioni, le scorte e le commesse di materiale delle Forze armate;
17. gli stabilimenti civili di produzione bellica e gli impianti
civili per produzione di energia ed altre infrastrutture critiche;
18. la mobilitazione militare e civile.
«Se ti inoltrerai lungo le calate dei vecchi moli / In quell'aria spessa carica di sale, gonfia di odori / lì ci troverai i ladri gli assassini e il tipo strano / quello che ha venduto per tremila lire sua madre a un nano.
Se tu penserai, se giudicherai / da buon borghese / li condannerai a cinquemila anni più le spese / ma se capirai, se li cercherai fino in fondo / se non sono gigli son pur sempre figli / vittime di questo mondo». De Andrè
E' morto ieri il ragazzo massacrato di botte a Verona. Massacrato da cinque ragazzini. Cinque ragazzini come tanti ne incontro ogni giorno, anche a Pomezia. Sono fascisti. Ma davvero possiamo dare la colpa a questo loro ideale o, forse, più probabilmente, dovremmo interrogarci sul perché siano approdati a questo ideale, sul perché hanno covato tutta questa rabbia da sfogare in questo modo?
«Se tu penserai, se giudicherai / da buon borghese / li condannerai a cinquemila anni più le spese / ma se capirai, se li cercherai fino in fondo / se non sono gigli son pur sempre figli / vittime di questo mondo» così scriveva De Andrè. Se non sono gigli son pur sempre figli vittime di questo mondo. E allora, forse, questa degenerazione interroga tutti. Anche noi di sinistra, anche noi comunisti. Ci interroga perché oggi sempre più giovani subiscono deviazioni di questo tipo che spiegarle con richiami al più becero squadrismo fascista, da solo, non può bastare.
Luciano Gallino nel suo libro "Il lavoro non è una merce - contro la flessibilità" parla di «figli della precarietà» chiamati anche «figli della globalizzazione». "Sono i giovanissimi che crescono entro famiglie dove ambedue i genitori sperimentano da lungo tempo l'insicurezza lavorativa pronunciata, non necessariamente correlata a un reddito basso, ma con l'assillo continuo di trovare un altro lavoro allorché quello in corso terminerà. Questi giovani manifestano disturbi della personalità rilevanti, relativi a una formazione incompleta e inadeguata della stessa, da cui tendenze comportamentali che oscillano tra la resa e la rivolta senza scopo, tra il rinchiudersi in se stessi e il ricorso alla violenza. I giovani che scelgono la prima soluzione sono socialmente poco visibili, se non forse alle assistenti sociali, agli operatori di comunità, alle organizzazioni caritative. Quelli che scelgono la seconda contribuiscono invece visibilmente alla cronaca nella scuola, negli stadi , nelle periferie, in Italia come in Francia o in Germania".
Potrebbe essere un punto di partenza. Anche perché sono da sempre convinto che all'età di quei ragazzi di ideologia ci sia poco. Dare la colpa al fascismo significa giustificare le colpe di tutta la società da cui il fascismo nasce - a suo modo - come risposta all'incertezza del vivere.