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postato da andrij83 alle ore 10:35
venerdì, 09 maggio 2008

E' stato l'ultimo regalo di Prodi.  Dallo scorso 1 maggio le centrali elettriche e le altre infrastrutture critiche potranno essere oggetto di segreto di Stato.

Questo, in buona sostanza, quanto previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanto in data 8 aprile 2008 con il titolo: "Criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2008 e che entrerà in vigore il 1 maggio 2008), all'articolo 5 vengono indicate come materie suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato quelle esemplificativamente elencate nell'allegato al decreto, nel quale, al punto 17, compaiono inaspettatamente anche "gli impianti civili per produzione di energia ed altre infrastrutture critiche".

Di seguito riporto il testo del Decreto, che comunque potrete trovare anche a questo link.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 aprile 2008

Criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attivita', delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato. (GU n. 90 del 16-4-2008 )

  IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la  legge  3 agosto  2007,  n.  124  ed  in  particolare gli
articoli 1, commi 1 e 2; 4, comma 5; 9, commi 1 e 2; 39, 42 e 43;
  Visto  il  regio  decreto  11 luglio  1941, n. 1161 recante: «Norme
relative al segreto militare" e successive modificazioni;
  Vista  la  direttiva  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in
data  30 luglio  1985  in  materia di tutela del segreto di Stato nel
settore degli organismi di informazione e sicurezza;
  Visto il parere n. 4247/2007 reso dal Consiglio di Stato - adunanza
della  Commissione  speciale  del  5 dicembre  2007,  richiesto dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale;
  Ritenuta  la  necessita'  di disciplinare con regolamento i criteri
per   l'individuazione   delle   notizie,   delle  informazioni,  dei
documenti,  degli  atti,  delle  attivita',  delle  cose e dei luoghi
suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato;
  Ritenuta  la  necessita'  di individuare con regolamento gli Uffici
competenti  a  svolgere,  nei  luoghi coperti da segreto di Stato, le
funzioni  di  controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie
locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  Acquisito  il  parere  favorevole  del Comitato parlamentare per la
sicurezza della Repubblica, reso in data 24 gennaio 2008;
  Sentito  il  Comitato  interministeriale  per  la  sicurezza  della
Repubblica;
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                               Oggetto
  1.  Il  presente regolamento, in attuazione dell'art.39 della legge
3 agosto  2007,  n.  124,  disciplina  i criteri per l'individuazione
delle  notizie,  delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle
attivita',  delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di
segreto di Stato, nonche' individua gli uffici competenti a svolgere,
nei  luoghi  coperti  da  segreto  di Stato, le funzioni di controllo
ordinariamente  svolte  dalle  aziende  sanitarie  locali e dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 2.
            Segreto di Stato e classifiche di segretezza
  1. Il segreto di Stato e' finalizzato alla salvaguardia dei supremi
ed  imprescindibili  interessi  dello  Stato  di  cui all'articolo 3,
comma 1,   lettere a), b), c)  e d)  del  presente  regolamento,  che
attengono all'esistenza stessa della Repubblica democratica.
  2.  Il segreto di Stato e' distinto dalle classifiche di segretezza
di  cui  all'articolo  42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, che sono
attribuite   dalle   singole  amministrazioni  per  circoscrivere  la
conoscenza  di  notizie,  informazioni,  documenti, atti, attivita' o
cose  ai  soli soggetti che abbiano necessita' di accedervi e siano a
cio' abilitati in ragione delle proprie funzioni istituzionali.

Art. 3.
                               Criteri
  1.  Possono costituire oggetto di segreto di Stato le informazioni,
le  notizie,  i  documenti,  gli atti, le attivita', i luoghi ed ogni
altra  cosa  la  cui diffusione sia idonea a recare un danno grave ad
uno o piu' dei seguenti supremi interessi dello Stato:
    a)  l'integrita'  della Repubblica, anche in relazione ad accordi
internazionali;
    b)  la  difesa  delle  Istituzioni poste dalla Costituzione a suo
fondamento;
    c)  l'indipendenza  dello  Stato  rispetto  agli altri Stati e le
relazioni con essi;
    d) la preparazione e la difesa militare dello Stato.
  2.  Ai  fini  della  valutazione  della idoneita' a recare il danno
grave  di cui al comma 1, si tiene conto delle conseguenze dirette ed
indirette  della  conoscenza  dell'oggetto  del  segreto  da parte di
soggetti  non  autorizzati,  sempre  che  da  essa derivi un pericolo
attuale per lo Stato.

Art. 4.
                               Limiti
  1.  In  sede  di applicazione dei criteri di cui all'articolo 3, si
osservano  i  divieti  di  cui all'articolo 39, comma 11, della legge
3 agosto  2007,  n. 124, ed all'articolo 204, comma 1-bis, del codice
di procedura penale.

Art. 5.
                       Materie di riferimento
  1.  Ferma  restando  la  necessita'  di  valutare  in concreto ogni
singolo  caso  sulla base di quanto disposto dagli articoli 3 e 4 del
presente  regolamento, sono suscettibili di essere oggetto di segreto
di  Stato  le  informazioni,  le  notizie,  i documenti, gli atti, le
attivita',  i  luoghi e le cose attinenti alle materie di riferimento
esemplificativamente elencate in allegato.

Art. 6.
                             Apposizione
  1.  L'apposizione  del  segreto di Stato e' disposta dal Presidente
del   Consiglio   dei  Ministri  autonomamente  ovvero  su  richiesta
dell'amministrazione  competente,  tramite  il direttore generale del
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).
  2. Le determinazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
comunicate,  per  il  tramite  del  direttore  generale del DIS, alla
amministrazione   competente.   In   caso  di  esito  positivo  della
richiesta,  l'amministrazione,  ove  possibile,  annota  sull'oggetto
dell'apposizione  la  dicitura  «segreto di Stato» in modo che non si
confonda   con   la  eventuale  stampigliatura  della  classifica  di
segretezza.
  3.  Gli  adempimenti  istruttori  di cui ai commi 1 e 2 sono curati
dall'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe) ai sensi dell'articolo
9, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124.
  4.  Anche  prima  del  decorso  dei termini di cui all'articolo 39,
commi 7 e 8, della legge n. 124 del 2007, il Presidente del Consiglio
dei  Ministri  se  ritiene  che  siano  venute meno le condizioni che
determinarono   l'apposizione   del  segreto  di  Stato,  dispone  la
cessazione  del  vincolo,  anche  su  richiesta della amministrazione
competente, nei modi indicati nei commi 1 e 2.

Art. 7.
                 Conservazione del segreto di Stato
  1. Le notizie, le informazioni, i documenti, gli atti, i luoghi, le
attivita' ed ogni altra cosa coperti dal vincolo del segreto di Stato
sono  conservati  nell'esclusiva  disponibilita'  dei  vertici  delle
amministrazioni  originatrici  ovvero  detentrici  con  modalita'  di
trattazione e di conservazione tali da impedirne la manipolazione, la
sottrazione  o  la  distruzione, fissate nelle norme unificate per la
protezione e la tutela delle informazioni classificate ovvero coperte
dal segreto di Stato.
  2.  La  cessazione  del  vincolo  del segreto di Stato non comporta
l'automatica  decadenza  del  regime della classifica e della vietata
divulgazione.

Art. 8.
            Stati esteri ed organizzazioni internazionali
  1.  Nell'espletamento  della  procedura  di  cui  all'articolo  39,
comma 10,  della  legge  3 agosto  2007,  n.  124,  il Presidente del
Consiglio  dei Ministri si avvale del Dipartimento delle informazioni
per la sicurezza (DIS).

Art. 9.
Funzioni  di  controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie
          locali e dal corpo nazionale dei vigili del fuoco
  1.  Nei  luoghi  coperti  dal  segreto  di  Stato,  le  funzioni di
controllo  ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal
Corpo  nazionale dei vigili del fuoco, sono svolte da autonomi uffici
di  controllo  collocati  a  livello  centrale  dalle amministrazioni
interessate   che   li   costituiscono   con  proprio  provvedimento.
Nell'esercizio   delle   funzioni   di  controllo  svolte  presso  il
Dipartimento  delle  informazioni  per  la sicurezza (DIS), l'Agenzia
informazioni  e  sicurezza  esterna (AISE) e l'Agenzia informazioni e
sicurezza  interna  (AISI),  ai  fini  dell'adempimento  da parte del
personale  di  cui all'articolo 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124,
dell'obbligo  di  denuncia  di  fatti  costituenti  reato  o  per  le
comunicazioni   concernenti   informazioni   ed   elementi  di  prova
relativamente  a  fatti  configurabili  come  reati,  si  applicano i
commi 6, 7 e 8 dell'articolo 23 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
  2.  Gli  uffici  di  cui  al  comma 1 sono costituiti da almeno due
esperti  per  ogni  singolo  settore  di attivita' che possono essere
individuati  nel  personale  medico  appartenente  ad amministrazioni
dello  Stato e nel personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
ovvero  da  altri  soggetti  muniti  di adeguate competenze tecniche.
Tutti  i  componenti dell'ufficio devono essere muniti del nulla osta
di sicurezza al massimo livello.
  3.  In  relazione  ai  luoghi  coperti  dal  segreto  di  Stato, le
amministrazioni  non sono tenute agli obblighi di comunicazione verso
le  aziende  sanitarie  locali  ed  il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco  a  cui  hanno,  comunque, facolta' di rivolgersi per ausilio o
consultazione.

 Art. 10.
                               Accesso
  1. Qualora il diritto di accesso di cui all'art. 39, comma 7, della
legge  3 agosto  2007,  n.  124,  sia  esercitato  con  riferimento a
informazioni, notizie, documenti, atti, attivita', cose o luoghi che,
all'atto  dell'entrata  in  vigore  della  medesima legge, siano gia'
coperti  dal  segreto  di  Stato, i termini di quindici e trenta anni
previsti,  rispettivamente,  dai  commi 7  e  8 del citato art. 39 si
computano a decorrere dalla apposizione del vincolo o, in mancanza di
essa,   dalla   conferma  della  sua  opposizione  secondo  le  norme
previgenti.
  2.  Ai fini della richiesta di accesso di cui all'art. 39, comma 7,
della  legge  3 agosto  2007, n. 124, il Presidente del Consiglio dei
Ministri,     sentita     l'amministrazione    interessata,    valuta
preliminarmente la sussistenza in capo al richiedente di un interesse
diretto,  concreto  ed  attuale  collegato  all'oggetto dell'accesso,
nonche'  meritevole  di  giuridico  apprezzamento  in  relazione alla
qualita'  soggettiva  del  richiedente ed alla finalita' per la quale
l'accesso sia richiesto.
  3. Una volta cessato il vincolo del segreto di Stato in nessun caso
puo'  esservi  esclusione del diritto di accesso motivata con ragioni
di segretezza.

Art. 11.
                  Disposizioni transitorie e finali
  1.  Il  presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
  2.  Ogni  richiamo  contenuto nel presente regolamento alle materie
disciplinate  dai regolamenti di cui agli articoli 42, comma 7, e 44,
comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, si intende riferito, fino
all'entrata  in  vigore  dei  suddetti regolamenti, alle disposizioni
vigenti.
    Roma, 8 aprile 2008
                                                 Il Presidente: Prodi

 Allegato
    1.  La  tutela  di  interessi economici, finanziari, industriali,
scientifici, tecnologici, sanitari ed ambientali;
    2.   la   tutela   della   sovranita'  popolare,  dell'unita'  ed
indivisibilita' della Repubblica;
    3.  la  tutela  da  qualsiasi forma di eversione o di terrorismo,
nonche'  di  spionaggio,  proveniente dall'esterno o dall'interno del
territorio  nazionale e le relative misure ed apparati di prevenzione
e contrasto, nonche' la cooperazione in ambito internazionale ai fini
di   sicurezza,   con   particolare   riferimento  al  contrasto  del
terrorismo, della criminalita' organizzata e dello spionaggio;
    4.  le  sedi  e  gli  apparati  predisposti  per  la  tutela e la
operativita' di Organi istituzionali in situazioni di emergenza;
    5.  le  misure di qualsiasi tipo intese a proteggere personalita'
nazionali  ed estere la cui tutela assume rilevanza per gli interessi
di cui all'art. 3 del presente regolamento;
    6.   i   compiti,   le   attribuzioni,   la   programmazione,  la
pianificazione,  la  costituzione,  la  dislocazione,  l'impiego, gli
organici  e  le  strutture del Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza   (DIS),  dell'Agenzia  informazioni  e  sicurezza  esterna
(AISE),  dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) e delle
amministrazioni  aventi quali compiti istituzionali l'ordine pubblico
e  la  sicurezza  pubblica,  nonche' la difesa civile e la protezione
civile,  nonche'  di altre amministrazioni ed enti nei casi in cui le
rispettive  attivita' attengono agli interessi di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere a), b), c) e d) del presente regolamento;
    7.  i dati di riconoscimento autentici o di copertura, nonche' le
posizioni  documentali  degli  appartenenti  al DIS, all'AISE ed all'
AISI e quelli di copertura degli stessi Organismi;
    8.  l'addestramento  e  la  preparazione  professionale  di  tipo
specialistico  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  istituzionali,
nonche' le aree ed i settori di impiego, le operazioni e le attivita'
informative,  le modalita' e le tecniche operative del DIS, dell'AISE
e  dell'AISI,  oltre  che  delle  amministrazioni aventi come compito
istituzionale  l'ordine  pubblico  e la sicurezza pubblica, la difesa
civile e la protezione civile;
    9. le relazioni con Organi informativi di altri Stati;
    10.  le infrastrutture ed i poli operativi e logistici, l'assetto
ed  il  funzionamento  degli  impianti,  dei  sistemi e delle reti di
telecomunicazione,  radiogoniometriche,  radar  e  cripto  nonche' di
elaborazione dati, appartenenti al DIS, all'AISE ed all'AISI, nonche'
appartenenti   ad   altre   amministrazioni   aventi   quali  compiti
istituzionali  l'ordine  pubblico  e la sicurezza pubblica, la difesa
civile e la protezione civile;
    11.  l'armamento,  l'equipaggiamento,  i  veicoli  i  mezzi  e  i
materiali  speciali  in  dotazione  al personale appartenente al DIS,
all'AISE  ed  all'AISI,  nonche'  alle  amministrazioni  aventi quali
compiti  istituzionali  l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, la
difesa civile e la protezione civile;
    12.  il  materiale  o  gli  avvenimenti interessanti l'efficienza
bellica  dello  Stato  ovvero le operazioni militari in progetto o in
atto;
    13.  l'ordinamento  e  la dislocazione delle Forze armate, sia in
pace sia in guerra;
    14. l'efficienza, l'impiego e la preparazione delle Forze armate;
    15.  i  metodi  e  gli  impianti di comunicazione ed i sistemi di
ricetrasmissione ed elaborazione dei segnali per le Forze armate;
    16.   i  mezzi  e  l'organizzazione  dei  trasporti,  nonche'  le
dotazioni, le scorte e le commesse di materiale delle Forze armate;
    17.  gli stabilimenti civili di produzione bellica e gli impianti
civili per produzione di energia ed altre infrastrutture critiche;
    18. la mobilitazione militare e civile.

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Commenti
#1   12 Maggio 2008 - 12:19
 
e questa mica la sapevo...grazie.
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#2   12 Maggio 2008 - 18:31
 
Sto seguendo (perdona l'ot) il vostro dibattito. Mi son sentito il cpn ed ho ascoltato la conferenza stampa, tutta, di Vendola.
Che dire: come sia per certi versi forse culturalmente son meno lontano dall'ex segreteria che non da grassi, etc.
Però...Vendola mi ha fatto tanto ridere. Pareva l'unto del signore.
Poi..fa l'annuncio a sopresa"hop saputo che Bertinotti un'ora fa ha firmato la mia mozione".
Sono mesi che lo ha designato..dai! ahahahahah!
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#3   13 Maggio 2008 - 13:40
 
Interessante come alcune cose passino sotto silenzio, eh?

Per quanto riguarda l'OT... Oggi ho una riunione d'area a Roma... Il clima è sempre più teso e il 12 usciranno le mozioni...
Sinceramente io Vendola non lo capisco... mi spiace che si stia bruciando in questa fase così delicata... Però capisco anche che sia stato in qualche modo costretto... è l'unico che può reggere botta in questa fase... Io continuo a condividere la nostra posizione e quella di Ferrero... l'idea di ripartire con un'opposizione di sinistra rimettendo assieme partiti e movimenti mi sembra un buon punto da cui ripartire... anche in vista di qualcosa di nuovo a sinistra...
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#4   13 Maggio 2008 - 22:17
 
Ne hanno fatti di scempi
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categoria : nazionale